Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell’articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l’autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni. Se il colpevole ha reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell’autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà. Se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.