Art. 251 Codice Penale Militare Pace - Violazioni di disposizioni dell’autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato, o che abbia ricevuto dall’autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale: 1) ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta autorità, relativi all’attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto; 2) presenta all’autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente; 3) aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; 4) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva; 5) procede, senza autorizzazione dell’autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.




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