Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con l’ergastolo. Il pilota, che cagiona l’investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica: 1) la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma; 2) la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.