Art. 258 Codice Penale Militare Pace - Circostanze attenuanti.

Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 252 e dal primo comma dell’articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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