Art. 259 Codice Penale Militare Pace - Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare.

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l’assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.




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