I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma sono puniti a richiesta del ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano (1). I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell’articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano. I reati qui previsti sono uniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del Corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata. Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti all’esercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato. Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno, in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma: 1) se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell’unità presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell’unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente; 2) se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle Forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato. (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1-octies, D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 29 dicembre 2009, n. 197.