Quando per i militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d’appello si verificano le condizioni previste dall’articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo, con la sostituzione, all’ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d’appello o della sezione distaccata di corte d’appello, determinato nel modo seguente: a) dalla corte militare d’appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli; b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona; c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 2 dicembre 1998, n. 420 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1998, n. 286).