Art. 261 Codice Penale Militare Pace - Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.

Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti: 1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica; 2) al segretario, il cancelliere.




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