Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale (1). (1) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2121, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2272 dello stesso provvedimento.