Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-3 marzo 1989, n. 78 (Gazz. Uff. 8 marzo 1989, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità degli artt. 263 c.p.m.p. e 9, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, in L. 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle Forze armate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992, n. 429 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 263 c.p.m.p., nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.