Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari. Se trattasi di giurisdizione consolare straniera si applica la disposizione dell'articolo precedente.