Art. 269 Codice Penale Militare Pace - Officialità dell’azione penale.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l’azione penale è pubblica, e quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d’ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di reato.




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