Art. 27 Codice Penale Militare Pace - Sostituzione della reclusione militare alla reclusione.

Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione. Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare. (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 26-30 luglio 1993, n. 358 (Gazz. uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p., nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare, possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto dall'art. 8, secondo comma, della L. 15 dicembre 1972, n. 772; b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma, Cost.




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