Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari (1). Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del primo comma del presente articolo; b) l'illegittimità del secondo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87.