Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo (2) e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate (1). Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale salve le disposizioni degli articoli seguenti. (1) I tribunali militari territoriali hanno assunto la denominazione di tribunali militari, ai sensi dell'art. 2, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. Lo stesso art. 2 stabilisce la nuova formazione dei tribunali militari, mentre la composizione dell'ufficio del pubblico ministero presso detti uffici giudiziari è prevista nell'art. 5 dello stesso provvedimento. (2) Gli artt. 8 e 16, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, hanno soppresso, rispettivamente, i tribunali militari di bordo e i tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.