Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato (1). (1) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2121, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2272 dello stesso provvedimento.