Art. 275 Codice Penale Militare Pace - Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.

Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma e n. 1 del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare (1). (1) I tribunali militari territoriali hanno assunto la denominazione di tribunali militari, ai sensi dell'art. 2, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. Il tribunale supremo militare è stato sostituito con la Corte militare d'appello e con le sue sezioni, ai sensi dell'art. 3 dello stesso provvedimento.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto