Art. 276 Codice Penale Militare Pace - Effetti della connessione sulla competenza per territorio.

La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di essi. Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e numero, è competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare (1). (1) I tribunali militari territoriali hanno assunto la denominazione di tribunali militari, ai sensi dell'art. 2, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. Il tribunale supremo militare è stato sostituito con la Corte militare d'appello e con le sue sezioni, ai sensi dell'art. 3 dello stesso provvedimento.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto