Art. 277 Codice Penale Militare Pace - Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo.

Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d'equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un'autorità dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unità al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello. La dipendenza della nave da un'autorità dipartimentale o navale è stabilita in base alla composizione organica del [regio] naviglio. Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione: 1. dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trova nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata; 2. dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori dalle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo, di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l'esercizio dell'azione penale, è sostituito, ad ogni effetto, l'ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire (1). (1) Paragrafo ed articolo da ritenere abrogati ai sensi del secondo comma dell'art. 16, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, siccome incompatibili con l'art. 8 dello stesso provvedimento che ha soppresso i tribunali militari di bordo, trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.




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