I tribunali militari di bordo giudicano altresì: 1. le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare; 2. le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari; 3. i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice; 4. coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel n. 1 dell'articolo 264 (1). Nel caso preveduto dal n. 2 del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione (2). (1) Il riferimento all'art. 264, n. 1, c.p.m.p. deve ritenersi non più operante per effetto della modifica di detto articolo intervenuta con l'art. 8, L. 23 marzo 1956, n. 167. (2) Articolo da ritenere abrogato ai sensi del secondo comma dell'art. 16, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, siccome incompatibile con l'art. 8 dello stesso provvedimento che ha soppresso i tribunali militari di bordo, trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.