Art. 279 Codice Penale Militare Pace - Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo.

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali (1). (1) Articolo da ritenere abrogato ai sensi del secondo comma dell'art. 16, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, siccome incompatibile con l'art. 8 dello stesso provvedimento che ha soppresso i tribunali militari di bordo, trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.




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