Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano nel grado, o, qualora trattasi di non graduati, nel servizio (1). (1) Articolo da ritenere abrogato ai sensi del secondo comma dell'art. 16, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, siccome incompatibile con l'art. 8 dello stesso provvedimento che ha soppresso i tribunali militari di bordo, trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.