Art. 282 Codice Penale Militare Pace - Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo.

La competenza dei tribunali militari di bordo cessa: 1. quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge; 2. quando la nave non si trovi più nelle condizioni prevedute dal primo comma dell'articolo 277; 3. quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277. Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, più vicino al luogo del primo approdo (1). (1) Articolo da ritenere abrogato ai sensi del secondo comma dell'art. 16, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, siccome incompatibile con l'art. 8 dello stesso provvedimento che ha soppresso i tribunali militari di bordo, trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.




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