Art. 283 Codice Penale Militare Pace - Tribunali all’interno e all’estero.

La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno è determinata dal decreto [reale] che li istituisce. Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni del decreto [reale] che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando.




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