In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare della Repubblica (1) il tribunale supremo militare (2) può rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare (3). Il tribunale supremo militare (4) decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata (5). Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo (6), la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare della Repubblica (7). Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica (8), il tribunale supremo militare (9) può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra destinazione. L'imputato non può proporre istanza di rimessione. (1) La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell'art. unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72. (2) Il tribunale supremo militare è stato sostituito con la Corte militare d'appello e con le sue sezioni, ai sensi dell'art. 3, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. La competenza è ora della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 82 (Gazz. Uff. 28 aprile 1971, n. 106), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, primo comma, c.p.m.p., nella parte relativa alle parole: «di servizio». (4) Il tribunale supremo militare è stato sostituito con la Corte militare d'appello e con le sue sezioni, ai sensi dell'art. 3, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. La competenza è ora della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge. (5) La Corte costituzionale, con sentenza 3-13 luglio 1957, n. 119 (Gazz. Uff. 13 luglio 1957, n. 174), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 285 c.p.m.p. nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia «non motivata» l'ordinanza con la quale il tribunale supremo militare decide in Camera di Consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad altro tribunale in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost. (6) L'art. 8, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, ha soppresso i tribunali militari di bordo trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato. (7) La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell'art. unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72. (8) La denominazione originaria è stata così modificata in virtù dell'art. unico, D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72. (9) La Corte costituzionale, con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 82 (Gazz. Uff. 28 aprile 1971, n. 106), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, primo comma, c.p.m.p., nella parte relativa alle parole: «di servizio».