Art. 288 Codice Penale Militare Pace - Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative all’incompatibilità, all’astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell’articolo seguente.




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