Art. 289 Codice Penale Militare Pace - Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.

Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 (ora 34 e 35) del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o della Corte militare di appello, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero: 1) colui che è stato offeso dal reato; 2) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l’imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso; 3) gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell’imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale; 4) l’ufficiale che ha proceduto ad atti di indagini preliminari.




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