Art. 292 Codice Penale Militare Pace - Dubbio sulla identità personale dell’imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare.

Quando il dubbio sulla identità personale dell'imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato.




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