Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare (2). (1) I primi tre commi di questo articolo sono stati abrogati e il quarto comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103, sull'ammissione del difensore durante l'istruzione.