Art. 296 Codice Penale Militare Pace - Obbligo d’osservanza delle norme processuali.

Nei procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.




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