Art. 30 Codice Penale Militare Pace - Sospensione dall’impiego.

La sospensione dall’impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dall’impiego. Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall’impiego durante l’espiazione della pena.




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