Art. 301 Codice Penale Militare Pace - Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell’ordine seguente: 1) dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate; 2) dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 221 (ora 57) del codice di procedura penale. Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano. I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica. In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.




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