Art. 302 Codice Penale Militare Pace - Subordinazione della polizia giudiziaria militare.

Le persone indicate nell’articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.




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