Art. 305 Codice Penale Militare Pace - Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Le persone indicate nell’articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l’ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto