Art. 306 Codice Penale Militare Pace - Assunzione di atti di polizia giudiziaria.

Il procuratore militare della Repubblica, prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria, può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.




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