Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma l'osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari (1). Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989, n. 503 (Gazz. Uff. 22 novembre 1989, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 308, primo comma, c.p.m.p.