Art. 309 Codice Penale Militare Pace - Arresto fuori dei casi di flagranza.

Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (Gazz. Uff. 27 marzo 1985, n. 74-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 309 c.p.m.p.




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