Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (Gazz. Uff. 27 marzo 1985, n. 74-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 309 c.p.m.p.