Art. 310 Codice Penale Militare Pace - Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall’autorità militare.

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare, all’arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.




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