Art. 316 Codice Penale Militare Pace - Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.

In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura il giudice deve revocarlo. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 313 il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento. La revoca è disposta con ordinanza. Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.




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