Art. 318 Codice Penale Militare Pace - Esecuzione dei mandati.

I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne è consegnata copia all'imputato stesso. Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298. Se l'imputato non è un militare, l'esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale.




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