Art. 319 Codice Penale Militare Pace - Scarcerazione dell’imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; Inoppugnabilità dell’ordinanza relativa.

Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal p.m. la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale. Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il p.m. provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non è ammessa impugnazione.




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