Art. 321 Codice Penale Militare Pace - Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio.

Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.




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