Art. 323 Codice Penale Militare Pace - Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria.

La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare (1). Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero concernenti la libertà provvisoria. Il militare, al quale è stata conceduta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio-6 giugno 1974, n. 167 (Gazz. Uff. 12 giugno 1974, n. 153), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'inciso «escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare», contenuto nell'art. 323, primo comma, c.p.m.p. Peraltro, il tribunale supremo militare è stato sostituito con la Corte militare d'appello e con le sue sezioni, ai sensi dell'art. 3, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace. Lo stesso art. 3 stabilisce la formazione della Corte militare d'appello e delle sue sezioni.




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