Art. 324 Codice Penale Militare Pace - Casi in cui è obbligatoria l’istruzione formale.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione formale. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare della Repubblica può richiedere l'istruzione formale ai sensi del secondo comma dell'articolo 350 (2). In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare. (1) Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 83 (Gazz. Uff. 28 aprile 1971, n. 106), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 324, comma secondo, c.p.m.p.




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