Art. 325 Codice Penale Militare Pace - Attività e delegazioni del giudice istruttore militare.

L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero. Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall'art. 296 c.p.p. Se il militare da sentirsi quale testimone è in navigazione, e non vi è probabilità di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione. Se la nave si trova in un porto estero, può essere richiesto anche il [regio] console.




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