Art. 326 Codice Penale Militare Pace - Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione.

Il procuratore militare della Repubblica deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perché l'istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare della Repubblica.




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