Art. 327 Codice Penale Militare Pace - Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall’autorità militare da parte del giudice istruttore militare.

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l’accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.




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