Art. 328 Codice Penale Militare Pace - Esperimenti giudiziali.

Ferma la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 312 (ora 219) del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l’ordine dei luoghi militari.




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