Art. 331 Codice Penale Militare Pace - Incapacità o incompatibilità del perito.

Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito o del consulente tecnico, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l’ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all’istruzione.




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