Art. 332 Codice Penale Militare Pace - Termine per la presentazione della relazione del perito.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell’articolo 321(ora 231) del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.




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